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Visualizza il regolamento e lo statuto dell’Associazione Nazionale Forestali A.N.FOR

E’ costituita l’Associazione Nazionale Forestali, di seguito denominata A.N.FOR. con sede centrale in Roma e con sedi periferiche, presso le località di costituzione delle varie sezioni.
L’A.N.FOR. è posta sotto la vigilanza e la tutela del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Possono far parte dell’Associazione Il personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, in quiescenza o in attività di servizio ovunque esso sia stato ricollocato, gli appartenenti ai Corpi Forestali Regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano sia in servizio che in quiescenza, nonché gli appartenenti ai ruoli del Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri Forestali

L’A.N.FOR., ai fini dell’applicazione dell’articolo 148, punto 9, del T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nonché dell’articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall’articolo 5, punti 1) e 2) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è un’associazione d’arma aggregata
Articolo 2)
(Natura)
L’Associazione Nazionale Forestali, per le sue finalità esclusivamente culturali, assistenziali, ricreative e di volontariato, è autonoma, apartitica, non persegue scopi di lucro e non ha fini politici.
L’Associazione è ispirata al principio democratico di partecipazione alle attività sociali da parte di tutti gli associati, in condizioni d’uguaglianza e di pari opportunità.

Articolo 3)
(Finalità)
L’A.N.FOR. ha la finalità di:
sviluppare e rafforzare lo spirito di appartenenza e la solidarietà fra tutti i forestali italiani nella custodia e nella pratica dei tradizionali valori che li caratterizzano.
In particolare è volta alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) valorizzare l’opera di quanti – uomini e donne – s’impegnano particolarmente in attività connesse con l’assetto del territorio, la selvicoltura, la difesa del suolo, la riduzione del rischio ambientale, lo sviluppo rurale e la qualità della vita, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ ecosistema;
b) favorire la conoscenza e la divulgazione degli argomenti forestali, montani ed ecologici attraverso scritti, congressi, conferenze, attività didattiche ed altre forme di propaganda anche nel settore pratico e dimostrativo;
c) promuovere e coordinare studi e ricerche giuridiche e tecniche, anche in collegamento con Enti pubblici e privati, per il miglioramento del settore forestale e ambientale nell’ interesse generale della comunità;

d) concorrere nel servizio volontario di protezione civile e all’attività dell’antincendio boschivo collaborando con gli organi dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali
e) concorrere nel servizio volontario di sorveglianza delle aree naturali protette, comunque classificate, e dei parchi comunali;
f) promuovere ogni iniziativa utile finalizzata alla realizzazione della festa dell’ albero;
g) supportare ed assistere i Comuni nella messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113;
h) concorrere allo sviluppo dell’educazione ambientale e dell’ istruzione forestale, montana e naturalistica, anche organizzando – con apposite convenzioni – corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, nonché attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
i) studiare, coordinare e promuovere ogni iniziativa finalizzata alla tutela della professionalità ed alle problematiche previdenziali ed assistenziali degli aderenti all’ Associazione;
j) tutelare e salvaguardare le figure professionali dei propri aderenti, predisponendo anche appositi corsi di formazione, per la relativa progressione di carriera;
k) curare I' attuazione delle forme di assistenza (sanitaria, economica, ecc.) disposte dallo Stato e da organizzazioni assistenziali a favore degli iscritti
l) curare e sviluppare i rapporti e le linee di solidarietà tra i componenti dell’Associazione e gli appartenenti ai ruoli dei Corpi Forestali Regionali e degli altri Corpi di polizia
m) assistere moralmente e finanziariamente le famiglie dei forestali (ed in particolare gli orfani), concedendo sussidi, premi di studio ed altri aiuti;
n) rappresentare gli interessi dei propri associati in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza di categoria;
o) raggruppare ed organizzare gli iscritti all’ Associazione nonché promuovere, curare, sviluppare ed organizzare i rapporti con altri Enti similari allo scopo di pervenire, tra l’altro, alla costituzione di federazioni nazionali ed alla eventuale iscrizione ad associazioni analoghe internazionali.
Articolo 4)
( Istituzione Sezioni o Gruppi )
L'Associazione istituisce Sezioni provinciali o interprovinciali o con circoscrizioni più limitate per il più stretto contatto con i soci nonché per I' adozione di eventuali iniziative di interesse locale. Nonché sezioni di soci, di cui all’art.1, che per la loro particolare dislocazione su tutto territorio nazionale hanno fatto parte o che facciano parte di alcuni particolari gruppi.
Articolo 5)
(Esenzione IVA)
L’Associazione non esercita le attività indicate nel comma 4 dell’art. 148 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, né quelle di cui all’art. 4, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

 

 

 

VII Raduno Naz. Forestali

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foto forestale

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