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Le vittime del dovere nelle forze di polizia

Con la Legge 27 Ottobre 1973, n.629, (nel sito internet www.vittimedel dove re.it/legislazione) vennero emanate delle particolari provvidenze, in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere,  appartenenti ai Corpi di Polizia, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite e lesioni, riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminali o in servizio di ordine pubblico.

 

Successivamente, mediante la Legge 13 Agosto 1980, n. 466, tali benefici ven nero estesi anche ai familiari ed ai dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco ed ai Militari delle Forze Armate, in attività di servizio, che per diretto effetto di ferite e lesioni subite nelle circostanze e dalle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della stessa Legge ( azione terroristiche, servizi di ordine pubblico, servizio d'istituto, operazioni di polizia e attività di soccorso) avessero riportato menomazioni dell'integrità fisica, oppure la morte.  

Attualmente tali norme prevedono la speciale elargizione all'interessato oppure agli eredi,  di duemilacento euro per ogni punto d'invalidità, oltre all'equo indennizzo.  Questo sino ad un massimo di duecentodiecimila euro,  in caso di decesso o di invalidità al 100 %, (cioè di prima categoria ).  

 

Oltre a ciò, alla Vittima del dovere, in caso di menomazione fisica che supera i 25 punti (cioè il 25%) e che rimane in attività di servizio, viene concesso un vitalizio, rivalutabile ed esente IRPEF, di circa 1453 euro mensili, oltre allo stipendio in godimento spettante e cumulabile.  Alla Vittima del dovere,  che il servizio invece lo deve lasciare per danno fisico di maggiore gravità, oltre alla pensione privilegiata ordinaria (pensione d'invalidità), l'entità del vitalizio, sempre esente IRPEF e rivalutabile, assomma a circa euro 1738 mensili.

 

Analoghi benefici ed altri in materia di assunzione obbligatoria nei pubblici uffici, sono previsti per i familiari. Ulteriori e maggiori informazioni si possono trovare nel sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it/miniterno/ vittimeterrorismoedovere), in quello del Ministero della Difesa (www.difesa.it /NR/rdonlyres/ 7467085B-8FE4 -4EF9 -85A4.../specchi.pdf ).

L'articolo 2, 2° comma, della Legge 466 del 1980, stabilisce che per l'individuazione delle Vittime del dovere, devono valere i criteri indicati all'art. 1 della stessa Legge. In particolare, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, si deve fare riferimento alle funzioni proprie d'istituto.

In materia di soggetti beneficiati, si deve poi ricordare che nel frattempo è intervenuta una decisione della Corte Costituzionale ( in www.giurcost.org/ ).   Nella sentenza n. 726, del 20 giugno 1988, (quint'ultimo cpv.) venne ricordato che le provvidenze della Legge n. 266  "sono sicuramente applicabili anche ai congiunti di tutte le Vittime del Dovere decedute o rese invalide, in relazione
alla attività di soccorso prestata in occasione di gravi calamità (al caso incendi boschivi) che si verificano in qualsiasi parte del territorio nazionale “.

"Questo perchè – afferma la Corte Costituzionale-, non si può certo discriminare sotto tale aspetto, qualsiasi persona che legalmente richiesta presti assistenza alle Autorità preposte alle predette funzioni o attività."

Tant'è, che nel gravissimo episodio dell'incendio boschivo di Curraggia, vicino Tempio Pausania (Sassari), accaduto nel Luglio del 1983, giustamente il riconoscimento della qualifica di Vittima del Dovere, oltre che, ai due Colleghi del Corpo Forestale deceduti, è stato poi conferito anche agli altri sette Volontari morti in tale incendio ed ai sei rimasti invalidi, con menomazione superiore ai 25 punti.

In materia di valutazione delle “particolari circostanze ambientali ed operative di servizio” che formano presupposto al riconoscimento della qualifica di Vittima del Dovere, bisogna inanzi tutto ricordare che il Consiglio di Stato, con il parere numero 561/69 del 26.03.1969, ebbe a stabilire “che sia da considerare Vittima del Dovere, chi nello espletamento di un servizio particolarmente rischioso, a cui sia stato adibito in una determinata circostanza, subisca un incidente che ne determini la morte o il ferimento. I giudici di Palazzo Spada, in sede consultiva, hanno in tale modo inteso differenziare lo status di vittima del dovere da quello dell'operatore di polizia, a cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di patologie contratte a causa del servizio stesso”. ( La valutazione dell'evento nel procedimento di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, ai sensi del quadro ordinamentale vigente, di Alberto BORDI, in www.comirap.it, sito ufficiale del Comitato rappresentativo del personale civile del Ministero dell'Interno).

In tempi recenti, l'art.1 della Legge 23.12.2005, n. 266 (commi 562 e 563 ) ha allargato la platea dei beneficiari delle provvidenze di Legge stabilite per le Vittime del dovere, anche a tutti gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nello espletamento delle funzioni d'istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi in operazioni di soccorso ed in attività di tutela della pubblica incolumità .

Il comma n. 564, dell'art.1 di tale Legge, introduce poi un'altra norma, che permette ulteriormente di allargare la platea dei beneficiari delle provvidenze previste per le Vittime del dovere. Infatti tale disposizione dispone che siano equiparati ai soggetti di cui al precedente comma 563, anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti, in occasione od a seguito di missioni di qualunque natura che siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio, per le particolari condizioni ambientali ed operative.

Si ricorda che la Legge in questione ha efficacia retroattiva, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003.

Con il regolamento approvato con il DPR n. 243 del 7 Luglio 2006 - pubblicato nella G.U. n. 183 dell'8.08.2006 -  ed in vigore dal 23 Agosto del 2006, sono stati dettati i termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle Vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici, già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art.1, comma 565, della citata Legge 226 del 2005.

Si deve precisare che il parere del Consiglio di Stato n. 561 del 1969, quindi “deve essere necessariamente coordinato e riletto alla luce della normativa, nel frattempo intercorsa in questo ultimo quarantennio”.  Infatti, con l'approvazione della Legge n. 266 del 2005, emerge una terza fattispecie non elencata nel parere del Consiglio di Stato n. 561 del 1969.

Il comma n.564, dell'art.1. di tale Legge, abbiamo visto, dispone che siano equiparati ai soggetti di cui al precedente comma 563, anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti, in occasione od a seguito di missioni di qualunque natura, che siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio, per le particolari condizioni ambientali ed operative. -

Una parziale rilettura del citato parere del Consiglio di Stato, nel frattempo, era già stata effettuata da vari Tribunali della Repubblica (Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano e Venezia) dietro richiesta degli interessati, che si erano visti negare i benefici di cui trattiamo. In particolare, si ricorda la sentenza n. 637, del 12.02.2009 del Tribunale di Milano, Sezione del Lavoro, che è disponibile in forma integrale nel sito www.laprevidenza. it.

Con essa, venne annullata una decisione negativa del Ministero della Difesa, in merito all'applicazione del Regolamento approvato con il DPR n. 243 del 2006 individuando le circostanze straordinarie che, il 9 Novembre 1971, avevano portato alla morte, un giovane Paracadutista, assieme ad altri 45 e ad sei Militari inglesi,- Tragedia della Meloria-, durante una manovra addestrativa di lancio, a volo radente, nel quadro delle esercitazioni interforze della NATO  .

Si ricorda che in materia di Vittime del Dovere, sussiste la competenza del Giudice Ordinario, cioè della Sezione del Lavoro del Tribunale, competente nel territorio di residenza dell'interessato,  così come ricordato da recentissime sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, richiamate nei “motivi della decisione”, preposti nella stessa sentenza della Sezione del lavoro del Tribunale di Milano.

Secondo l'Avvocato Andrea BAVA, del Foro di Genova, ( I Parà periti nella tragedia della Meloria sono Vittime del Dovere – Commento alla sentenza del Tribunale di Milano 12.2.2009, n. 637, in www.laprevidenza.it ) “la sentenza in questione è essenziale per costituire un punto di riferimento per tutti i soggetti che ben potenzialmente potrebbero aspirare ad ottenere i benefici da Vittime del Dovere e che o non conoscono tal opportunità, oppure se la sono vista negare ingiustamente”.

In essa, secondo tale autorevole commento, è stato rilevato che le particolari circostanze straordinarie ed i fatti di servizio che avevano esposto il dipendente a maggiori rischi parrebbero costituire il frutto di eccesso di zelo da parte dell'Esecutivo, che le ha inserite nel Regolamento n.243/2006, come precisazione in realtà “contra legem”, rispetto al criterio che la Legge 266/2005
poneva. Certo è, che tale Regolamento, per espressa previsione della Legge (comma 565), si sarebbe dovuto a limitare a disciplinare solo i termini e le modalità per la corresponsione dei benefici.

D'altro canto, bisogna ricordare che tali norme devono essere necessariamente armonizzate con il quadro normativo preesistente.

Il Consiglio di Stato, è recentemente intervenuto in materia.  Un parere del l'adunanza della III Sezione, del 4 maggio 2010 ( n. 02526, in data 01.06.2010, in www.giustizia-amministrativa.it/.../frm ), ha fornito al Ministero della Difesa, l'invocata rilettura di quello del 1969. Questo a seguito all'emanazione di quella norma ( il famoso comma 564 ), che ha equiparato alle Vittime del Dovere, i soggetti che hanno contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, per le particolari condizioni ambientali ed operative.

In tale parere, è ben precisato che la nozione di Vittima del dovere per effetto di tale norma deve comprendere “anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza” . E' poi chiarito che debbano essere qualificate come missione ( entro o fuori i confini nazionali ) le stesse attività istituzionali proprie del personale
militare ( e delle Forze di Polizia), “ essendo le stesse comunemente ricomprese nell'accezione del termine missione riferito all'impiego del personale medesimo, stante il suo significato di scopo principale o giustificazione della stessa esistenza dell'organizzazione delle FF.AA ( e di Polizia )”.

Infine, in merito al significato da attribuire “ alle particolari condizioni ambientali ed operative “ il parere del Consiglio di Stato ricorda che il Regolamento n. 243 “chiarisce che si devono considerare tali, tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggiore impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Dicembre 2010.


Gabriello CASTELLACCI, Consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Forestali). E.mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. -  Tel. mobile 338 7589131.

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