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Le vittime del dovere nelle forze di polizia

Con la Legge 27 Ottobre 1973, n.629, (nel sito internet www.vittimedel dove re.it/legislazione) vennero emanate delle particolari provvidenze, in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere,  appartenenti ai Corpi di Polizia, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite e lesioni, riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminali o in servizio di ordine pubblico.

 

Successivamente, mediante la Legge 13 Agosto 1980, n. 466, tali benefici ven nero estesi anche ai familiari ed ai dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco ed ai Militari delle Forze Armate, in attività di servizio, che per diretto effetto di ferite e lesioni subite nelle circostanze e dalle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della stessa Legge ( azione terroristiche, servizi di ordine pubblico, servizio d'istituto, operazioni di polizia e attività di soccorso) avessero riportato menomazioni dell'integrità fisica, oppure la morte.  

Attualmente tali norme prevedono la speciale elargizione all'interessato oppure agli eredi,  di duemilacento euro per ogni punto d'invalidità, oltre all'equo indennizzo.  Questo sino ad un massimo di duecentodiecimila euro,  in caso di decesso o di invalidità al 100 %, (cioè di prima categoria ).  

 

Oltre a ciò, alla Vittima del dovere, in caso di menomazione fisica che supera i 25 punti (cioè il 25%) e che rimane in attività di servizio, viene concesso un vitalizio, rivalutabile ed esente IRPEF, di circa 1453 euro mensili, oltre allo stipendio in godimento spettante e cumulabile.  Alla Vittima del dovere,  che il servizio invece lo deve lasciare per danno fisico di maggiore gravità, oltre alla pensione privilegiata ordinaria (pensione d'invalidità), l'entità del vitalizio, sempre esente IRPEF e rivalutabile, assomma a circa euro 1738 mensili.

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Le vittime del dovere nel CFS

Secondo autorevoli studiosi della materia, l'entrata in vigore della Legge 266 del 2005 e l'ema nazione del relativo Regolamento,  effettuata con il DPR n.243 del 2006 (www.vittimedeldovere.it/ legislazione), hanno ridisegnato la preesistente figura di Vittima del Dovere, estendendo enorme mente la platea dei destinatari dei benefici,  con funzione anche retroattiva dal 1961, “anche ai soggetti, che in ragione di compiti e funzioni  particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza”  (Parere del Consiglio di Stato – Ad. Sezione III -  n. 02526 /2010 ).

 

Il riesame delle diverse situazioni operato,  prevalentemente d'ufficio, da parte della Amministra zione, ha fatto sì, che numerosi Colleghi,  già deceduti in attività di servizio e per motivi di servizio,  abbiano ottenuto a distanza,  anche di molti anni,  il riconoscimento come “Vittima del Dovere”, mediante la particolare procedura stabilita dalla Legge. E' da ricordare comunque che già la Legge 466 del 13 .08.1980 aveva già esteso tali provvidenze al personale del CFS.

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VII Raduno Naz. Forestali

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